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Vantaggio fiscale della delibera di distribuzione degli utili a Soci persone fisiche entro il 31.12.2022

La distribuzione degli utili ante 2008 o ancora meglio ante 2007, deliberati dall’Assemblea dei Soci entro il 31.12.2022 ha certamente una convenienza per l’applicazione di un regime transitorio che finisce appunto il 31 Dicembre di quest’anno.

Dal 01.01.2023 si applicherà a tutti gli utili la tassazione unica del 26%.

La Legge 27 dicembre 2017, n° 205 (“Legge di Bilancio 2018”) ha previsto l’applicazione di una ritenuta a titolo di Imposta (Imposta sostitutiva) nella misura del 26%, a cura del soggetto erogante, sull’intero importo dei dividendi corrisposti a persone fisiche non imprenditori.

Il regime di Imposta sostitutiva al 26% vale per gli utili conseguiti dalle società a partire dal 2018.

Per gli utili prodotti sino al 31.12.2017, la cui distribuzione risulti deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, è stata prevista la possibilità di applicare in via transitoria la disciplina previgente con discrimine, quindi, tra soci non qualificati (tassati sul dividendo al 26% a titolo di tassazione definitiva) e soci qualificati (tassati con aliquote progressive IRPEF e obbligo di dichiarazione).

La ratio della deroga è quella di non penalizzare i soci qualificati.

Infatti, in linea di principio, la nuova normativa ha determinato un aumento della tassazione in capo al socio qualificato.

In particolare, secondo il regime transitorio, gli utili prodotti fino al 2017 e deliberati entro il 31.12.2022 concorrono alla formazione del reddito del socio qualificato:

  • nella misura del 40% fino a concorrenza delle riserve formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
  • per il 49,72% se riferiti a utili dal 2008 al 2016 (compresi);
  • nella misura del 58,14% se riferiti a utili prodotti nell’esercizio 2017.

Considerando che il regime transitorio terminerà il 31.12.2022, occorre valutare la convenienza a distribuire tali utili prima della fine del 2022 alla luce anche del principio FIFO (First In First Out) di determinazione degli utili.

Qualora l’assemblea dei soci, avvalendosi del regime transitorio, deliberasse entro il 31.12.2022 la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017, il socio fruirebbe della seguente tassazione agevolata:

  • gli utili prodotti entro il 31.12.2007 saranno imponibili al 40% e, ipotizzando l’aliquota IRPEF massima del 43%;
  • gli utili prodotti dal 2008 al 2016 saranno imponibili al 49,72% e, ipotizzando l’aliquota IRPEF massima del 43%;
  • gli utili prodotti nel 2017 saranno imponibili al 58,14% e, ipotizzando l’aliquota IRPEF massima del 43%.

In tutti e 3 i casi il socio fruirebbe di un’aliquota fiscale reale inferiore al 26% (ottenuta rapportando l’Imposta dovuta al dividendo imponibile detta Aliquota fiscale reale) e avrebbe quindi convenienza a fruire del regime transitorio.

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