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ULTERIORI 12 SETTIMANE CASSA INTEGRAZIONE COVID 2021

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 della Legge di Bilancio prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

– il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

– il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonchĂŠ in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Per completezza di informazione segnaliamo che sempre la Legge di Bilancio  riconosce ai datori di lavoro privati che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. In caso di accesso agli ammortizzatori sociali, quindi, il beneficio non è fruibile.

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