La legge di Bilancio 2023 opera un’importante restyling per la disciplina dei vouchers – e più precisamente delle prestazioni occasionali.
In primis ricordiamo che Il contratto di prestazione occasionale stabilisce che un utilizzatore acquisisca in maniera semplificata prestazioni di lavoro occasionali/saltuarie (entro determinati limiti di importo).
Quali le nuove regole:
1 ) CHI:
possono impiegare tale strumento le aziende che occupano fino a 10 lavoratori subordinati; . Entro questo limite dimensionale è ammesso il ricorso anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori. Si estende inoltre la possibilità di poter acquisire prestazioni occasionali per discoteche, night-club, e simili, contraddistinti con il codice ATECO 93.29.1.
Continua a esserne precluso il ricorso per le imprese dell’edilizia e dei settori affini.
Per le aziende del settore agricolo, di norma, il ricorso alla prestazione occasionale è vietato. Tuttavia, per garantire la continuità produttiva delle stesse, e per facilitare il reperimento di manodopera stagionale, è introdotta una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ne ammette il ricorso. Quest’ultimo è valido nei casi di attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti (disoccupati, percettori di NASpI o di DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali, pensionati, studenti con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno) che, fatta eccezione per i pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.
2 ) QUANTO:
Ciascun soggetto utilizzatore può erogare tramite il contratto di prestazione occasionale compensi per un importo complessivo (per la totalità dei prestatori) massimo di € 10.000.
3) QUALI ADEMPIMENTI:
Comunicazione obbligatoria Prima dell’inizio del rapporto, con l’indicazione della data della prestazione, della durata e dell’importo del compenso (che non potrà essere inferiore all’importo minimo di € 36.00/gg).
3) LIMITI PER I PRESTATORI:
€ 2.500 dal singolo committente; € 5.000 da parte della totalità dei committenti.
Su richiesta, gli eventuali approfondimenti.