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Coesistenza commercio all’ingrosso con il commercio al dettaglio

la Legge n. 426 dell’11 giugno 1971 vietava, all’art. 1, comma 4, l’esercizio congiunto delle attività di commercio all’ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita.

Tuttavia, prevedeva al comma 5, la non applicabilità di tale divieto per la vendita di:

  • macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
  • materiale elettrico;
  • colori e vernici, carte da parati;
  • ferramenta ed utensileria;
  • articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
  • articoli per riscaldamento;
  • strumenti scientifici e di misura;
  • macchine per ufficio;
  • auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
  • combustibili;
  • materiali per edilizia;
  • legnami.

Il medesimo comma 5 consentiva, alle aziende già in possesso dell’autorizzazione per la commercializzazione al minuto che esercitavano nello stesso punto di vendita anche la cessione all’ingrosso di beni appartenenti alla medesima tabella merceologica diversi da quelli contemplati nel comma stesso e sopra riportati, la continuazione dell’esercizio della duplice attività, a condizione che venisse attuata una netta separazione dei locali destinati all’attività di dettaglio da quelli utilizzati per lo svolgimento della vendita all’ingrosso.

Per questo disponeva che i locali destinati all’attività al dettaglio:

  1. avessero accesso diretto da area pubblica o privata qualora si fosse trattato di cortili interni, androni, parti condominiali comuni e la dotazione di finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
  2. fossero divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico.

La C.M. n. 40/9/4056 del 26 novembre 1981 nella parte dedicata alle caratteristiche ed alla struttura delle scritture di magazzino, con riferimento all’attività di commercio all’ingrosso ed al minto ha successivamente disposto “che qualora l’attività mista all’ingrosso e al minuto, venga esercitata nello stesso locale, in quanto così previsto dalla licenza rilasciata dalle competenti autorità, è da ritenersi prevalente, ai fini delle rilevazioni di cui trattasi, il criterio indicato per il commercio al minuto”.

La ratio di questa esclusione dall’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino risiede nell’evidente impossibilità di poter determinare, in presenza di un unico magazzino, la quantità e la qualità dei beni destinati alla vendita all’ingrosso ed alla vendita al minuto.

La R.M. del 9 gennaio 1986, n. 9/1274 ha nuovamente confermato le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 1981.

Mentre il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all’art. 26, comma 2 ha ribadito il divieto dell’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle Regioni, restando fermo il diritto acquisito dagli esercenti in attività.

Con tale Decreto legislativo è stata abrogata la Legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni.

Il divieto citato nel D.Lgs del 31.03.1998 n. 114 è stato superato dal Decreto Monti sulle liberalizzazioni, che ha eliminato l’ostacolo, permettendo la coesistenza del commercio all’ingrosso con il commercio al dettaglio.

Il DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno pubblicato in G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 riporta nella parte finale dell’art. 8:
“Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attivita’ di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita’ “

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