La Circolare in esame prevede che al fine di stabilire la sussistenza o meno di una connessione tra l’attivitĂ di collaborazione (Co.Co.Co.) e quella di lavoro autonomo esercitata (con partita IVA individuale), occorre valutare se per lo svolgimento dell’attivitĂ di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attivitĂ di lavoro autonomo esercitata abitualmente.
Sempre la stessa circolare recita:
L’attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’ordinamento professionale, il professionista svolga l’incarico di amministratore di una societĂ o di un ente che esercita un’attivitĂ oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l’incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attivitĂ professionale. Ă il caso ad esempio dellâingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una societĂ di ingegneria o di una societĂ che opera nel settore delle costruzioni.
Ove ricorrano tali condizioni c’è l’attrazione dei compensi da Am.re alla categoria dei redditi di lavoro autonomo.
Ă importante anche la verifica di espressa previsione da parte dell’ordinamento professionale di appartenenza.
Schematizzando:
- âattrazioneâ a IVA (anche ai fini IIDD) con emissione di fattura:
se professionista iscritto ad un albo in cui si preveda lâattivitaâ di collaborazione come una mansione âtipicaâ della categoria professionale (esempio: dottore commercialista âattraeâ i compensi di amministratore/sindaco di societĂ ); - valutazione caso per caso:
se professionista ha incarichi di amministrazione in una societaâ che non svolge una attivitaâ oggettivamente connessa con la sua professione; - no attrazione no iva no fatturazione:
se professionista non iscritto ad albo.