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Tassazione strumenti di Welfare ed altri fringe benefits ( buoni pasto / buoni benzina )

La circolare 55/2020 dell’Agenzia delle Entrate aveva previsto, in sintesi, che gli strumenti di welfare rivolti alla generalità dei lavoratori ( quand’anche erogati per valori differenti ai diversi lavoratori sulla base di parametri definiti su base individuale ), godono del regime di esenzione fiscale. Se invece gli strumenti di weofare rappresentano un metodo per premiare alcuni lavoratori ( ad esempio a titolo di premio presenza ).

Recita infatti la circolare di cui sopra:

[..]  si ritiene coerente con la portata dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 in esame, il piano welfare che premia i lavoratori dell’azienda che abbia incrementato il proprio fatturato, con una graduazione dell’erogazione dei benefit in base alla Retribuzione Annuale Lorda, mentre non appare in linea con le medesime disposizioni, una ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda oppure una erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.

[..] infatti, si ritiene prevalente l’aspetto di fidelizzazione, che non viene meno anche nell’ipotesi di una graduazione nell’erogazione, sempreché tale ripartizione non trovi giustificazione nella valutazione dell’attività lavorativa del dipendente, sia singolarmente considerato che in gruppo, ovvero su valutazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa.

In base al comma 2, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 ogni qual volta le somme o servizi ivi 5 indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori (vedasi circolari del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 e 16 luglio 1998, n. 188; nonché circolari Agenzia delle Entrate 16 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2028 n. 5/E).

Diversa, però, è la situazione dei fringe benefit, quali i buoni carburanti, i buoni spesa, il cesto natalizio e così via, che, a qualunque titolo siano percepiti, sono soggetti alla disciplina dell’articolo 51, comma 3, del Tuir; tali beni e servizi sono sempre esclusi dalla tassazione se il loro valore complessivo non è superiore a 258,23 euro, elevato a 516,46 euro per il solo 2020.

Si tratta di una previsione di carattere generale che è valida anche nei confronti del singolo dipendente. Pertanto, i premi con obiettivi individuali sono fiscalmente imponibili, ma se erogati in natura beneficiano dell’esclusione dal reddito nei limiti di 516,46 euro. Con la particolarità, però, che se tale soglia di esenzione viene superata, l’insieme dei beni e servizi viene tassato per intero. Peraltro, nel computo del plafond non si considerano i buoni pasto, ma vanno inclusi i beni e servizi indicati dal comma 4 dell’articolo 51 (auto in uso promiscuo, abitazione eccetera) da determinarsi secondo i criteri convenzionali ivi indicati.

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