Con recenti sentenze dei Tribunali di Milano e di Torino, alcune aziende sono state condannate a reintegrare i dipendenti licenziati, anche se assunti in regime di tutele crescenti.
Nei casi di cui trattasi la reintegra è stata disposta a causa della «insussistenza del fatto materiale contestato».
In particolare si trattava di lavoratori assunti in regime di tutele crescenti e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l’insussistenza del fatto derivava dal fatto che i patti di prova considerati erano nulli per difetto di forma scritta antecedente o contestuale la sottoscrizione del contratto di lavoro.
I Giudici hanno dunque ritenuto i licenziamenti impugnati privi di giustificazione, applicando la reintegra nel posto di lavoro con condanna al risarcimento economico del danno.
Da questo ne derivano due riflessioni : la prima inerente la circostanza per cui non debba essere in alcuni casi dato per scontato che l’obbligo di reintegra non possa operare per il semplice fatto che si è assunto un lavoratore in applicazione della nuova stesura dell’art. 18; la seconda sull’importanza della sottoscrizione del contratto in data antecedente l’inizio del rapporto lavorativo, pena l’inapplicabilità delle clausole in esso contenute ( ivi compreso il patto di prova).