Oggetto dell’approfondimento di oggi è il regime fiscale e previdenziale delle trasferte occasionali e di quelle abituali.
In primis va ricordato che Il luogo in cui il dipendente deve eseguire la propria prestazione lavorativa è stabilito allâatto dellâassunzione, può risultare dal contratto individuale e può essere:
– individuato in una sede fissa;
– identificato in uno specifico ambito territoriale;
– non essere predeterminabile per particolari tipi di attivitĂ .
In tutti i casi la facoltĂ di variare il luogo di lavoro nel quale il dipendente svolge la propria prestazione, seppur nei limiti e alle condizioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, rappresenta una delle manifestazioni del potere direttivo del datore di lavoro.
Fatte queste dovute premesse, bisogna distinguere il caso in cui :
1) nel contratto individuale di lavoro sia individuata una sede di lavoro ed occasionalmente il lavoratore venga inviato a svolgere attivitĂ in luoghi al di fuori del comune in cui si trova la sede abituale di lavoro. Parliamo in questo caso di TRASFERTA;
2) al momento dell’assunzione non viene individuata la sede fissa di lavoro ed il lavoratore è contrattualmente obbligato ad assolvere le proprie funzioni in luoghi sempre variabili. Si parla in questo caso di TRASFERTISMO.
Nel caso 1) l’indennitĂ corrisposta a titolo di trasferta, nel limite giornaliero rispettivamente di ⏠46.48 per le trasferte Italia ed ⏠77.46 per le trasferte estero,è totalemente esente da imposizione fiscale, come sancito dal comma 5 dellâarticolo 51 del Tuir ;
Nel caso 2) invece la disciplina applicabile è quella sancita dal successivo comma 6, sempre dell’articolo 51 del Tuir che prevede l’imponibilitĂ fiscale e contributiva nella misura del 50% del loro ammontare. In questo caso, però (come perarltro specificato dal lâarticolo 7-quinquies del Dl 193/2016) devono ricorrere tre condizioni :
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro ;
b) lo svolgimento di unâattivitĂ lavorativa che richiede la continua mobilitĂ del dipendente ;
c) la corresponsione al dipendente in relazione allo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi di unâindennitĂ o maggiorazione di retribuzione âin misura fissaâ, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Mancando anche una sola di queste condizioni, l’indennitĂ di trasferta potrĂ ricadere nel regime previsto dall’art. 51 co. 5 del Tuir.