Spesso mi viene posto il quesito in oggetto. Provo a dare una risposta, anche alla luce di un recente messaggio pubblicato dall’Inps ( n. 3359 del 2019 ).
La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato il principio per cui l’essere organo di una Società di capitali, di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il soggetto che riveste cariche societarie, un rapporto di lavoro subordinato.
Tale possibilità è validamente riconosciuta, tuttavia, solo se nel rapporto subordinato sussistono le caratteristiche tipiche dell’assoggettamento, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della Società ( nonostante la carica societaria ).
In sostanza è richiesto che tra la società e la persona fisica che l’amministra, sia configurabile un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.
Analizziamo nel concreto i possibili casi :
4) La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, invece, da escludere con riferimento all’unico socio, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.