- Una prima ipotesi di sospensione
è l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di assunzione, nella misura di almeno il 10% di quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
(Ad esempio un’azienda con 8 dipendenti si vedrà sospendere l’attività se viene trovato anche un solo lavoratore irregolare).
Non scatta la sospensione nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.
Si precisa che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso ispettivo è ininfluente ai fini dell’adozione del provvedimento.
- Un’altra ipotesi di sospensione è l’accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezzatassativamente individuate nell’allegato I del Decreto fiscale (circolare Inl 4/2022).
In tutte le circostanze in cui sarebbe legittima la sospensione, tuttavia , il personale ispettivo potrà valutare circostanze particolari che suggeriscano – per una questione di mera opportunità – di non adottare la sospensione dell’attività. In particolare il provvedimento è escluso nel caso in cui la sospensione arrechi una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi. (Si pensi, ad esempio, alla sospensione di un’attività che ha ad oggetto la rimozione di materiali nocivi, quali l’amianto).
Al pari potranno essere differiti gli effetti della sospensione nei casi di interruzione di cicli produttivi avviati, sempre che il posticipo degli effetti non causi rischi per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità.
In questi casi deve essere impedito ai lavoratori in nero di continuare a svolgere la propria attività sino alla loro regolarizzazione o, comunque, il personale ispettivo dovrà imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante la prestazione.
La revoca
Ai fini della revoca della sospensione sarà necessario regolarizzare i lavoratori in nero, sottoporli a sorveglianza sanitaria e alla formazione e informazione sulla sicurezza.
In caso di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro dovrà ripristinare le regolari condizioni di lavoro, oggetto, tra l’altro, del provvedimento di prescrizione.
In entrambi i casi si dovrà versare una somma aggiuntiva pari, nel primo caso, a 2.500 euro se i lavoratori in nero sono inferiori a cinque, a 5mila euro se superiori a tale soglia.
Nei casi di sospensione per ragioni di sicurezza, se il datore di lavoro nei cinque anni precedenti è incorso in un provvedimento di sospensione la somma è raddoppiata.
L’inottemperanza al provvedimento comporta l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per motivi di sicurezza; l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nel caso di sospensione per lavoro irregolare.
Il ricorso
Il ricorso contro il provvedimento di sospensione per lavoro nero deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica e l’Ispettorato interregionale deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni. Il ricorso è accolto se l’Ispettorato non si pronuncia nel termine previsto.
Invece, per il provvedimento in materia di sicurezza, il decreto di archiviazione del giudice penale determina la decadenza del provvedimento.