Con la soppressione dei Vouchers e con l’introduzione di uno strumento complesso ( il c.d. Presto ) , si pone il problema di quali strumenti ” flessibili” utilizzare per le prestazioni di lavoro rese da collaboratori occasionali e non legati da un vincolo di subordinazione all’azienda. Una possibile alternativa è rappresentata dal Contratto dâopera Vediamo di cosa si tratta:
LâattivitĂ di lavoro autonomo di tipo occasionale è disciplinata dallâarticolo 2222 del Codice civile configura un contratto dâopera con cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere unâopera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Con questa forma contrattuale il prestatore dâopera svolge la propria attivitĂ lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcun coordinamento con quella del committente e senza alcun inserimento funzionale nellâorganizzazione aziendale.
Lâopera occasionale ha in comune con gli ex Vouchers l’occasionalitò o saltuarietĂ della prestazione però se ne differenzia in modo sostanziale visto che il contratto d’opera è caratterizzato da:
– totale assenza di vincoli di orario;
– totale libertĂ del prestatore nella scelta delle modalitĂ tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
– raggiungimento di un risultato;
– compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e non del tempo impiegato nell’attivitĂ lavorativa;
– assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
– OccasionalitĂ dell’incarico per il prestatore, il quale non deve quindi avere una propira autonoma organizzazione, visto che se vi fosse lâorganizzazione dei mezzi e lo svolgimento abituale dellâattivitĂ oggetto del contratto dâopera, il lavoratore dovrebbe dotarsi di partita Iva.
Regimi fiscali e previdenziali
Il contratto dâopera è instaurato senza particolari formalitĂ , il relativo compenso è soggetto a Irpef e il committente è tenuto a operare una ritenuta a titolo dâacconto nella misura del 20 per cento. Lâobbligo di iscrizione alla gestione separata scatta solo con il superamento di 5.000 euro annui ( e l’eventuale contribuzione sullâeccedenza è posta per 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del prestatore.
I proventi derivanti dallâattivitĂ occasionale di lavoro autonomo rientrano tra i redditi âdiversiâ e debbono essere dichiarati dal percettore mentre il committente è tenuto alla compilazione della certificazione unica e del modello 770.
In ultimo si segnala come l’eventuale registrazione del contratto d’opera c/o l’agenzia delle entrate possa far superare la presuzione ( in caso di accesso ispettivo ) da parte degli organi ispettivi che trattasi di lavoro subordinato non dichiarato e dunque a nero.