Lâarticolo 2, comma 1, lettera c) del decreto Ristori quater dispone il possibile slittamento dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese il 16 dicembre ( ossia quelli dicompetenza del mese di novembre ).
Il termine è prorogato al 16 marzo 2021 ( in un’unica soluzione o in tre rate di cui la prima con valuta il 16.03.2021)
La sospensione riguarda:
A) i soggetti esercenti attivitĂ di impresa, arte o professione che nel mese di novembre 2020 hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del mese di novembre 2019
B) in assenza di calo di fatturato tre categorie di soggetti:
*coloro che esercitano una delle attivitĂ sospese dal Dpcm del 3 novembre 2020 (musei, teatri, palestre, eccetera);
*soggetti che esercitano le attivitĂ di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione e in zona rossa, alla data del 26 novembre 2020;
*ai soggetti che operano nei settori indicati nellâallegato 2 del Dl 149/2020 (principalmente commercio al dettaglio), alberghi, tour operator e agenzie di viaggio che avevano domicilio fiscale, sede legale e sede operativa in zona rossa alla data del 26 novembre 2020.
Si attende conferma da parte dellâInps sulla domanda se possano considerarsi sospese le rate in scadenza a dicembre [ma esclusivamente riferite alle rateazioni contributive in fase amministrativa concesse dallâInps].
Sicuramente il differimento non interessa le rateazioni e le sospensioni previste dalle varie norme precedentemente emanate in materia di Covid 19.
Al pari non sono esclusi dal differimento dei termini, i premi inail che andranno dunque versati il 16.12.2020.