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Pensione anticipata, a chi spetta

INPS – Circolare n° 38 del 08-03-2022

L’art. 1, co. 87, L. 234/2021, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100”, prevede che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31.12.2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il trattamento pensionistico in argomento decorre trascorsi i seguenti termini:
3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi;
6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata infavore dell’assicurato, fermo restando il requisito di 35 annidi contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiestodalla Gestione.

L’assegno ordinario di invalidità non può essere trasformato in pensione di anzianità, quale è la pensione anticipata. I soggetti che hanno maturato i requisiti prima di divenire titolari di assegno o durante la titolarità dello stesso, possono conseguire la pensione anticipata, al ricorrere delle condizioni, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell’assegno.

È possibilefinalizzare l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietàal perfezionamento dei requisiti diaccesso a pensione. La concessione degli assegni finalizzati alla pensione anticipata in esame è subordinata allapresenza di accordi collettivi nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzionedi coloro che accedono alla prestazione.

Per i lavoratori interessati dalla pensione anticipata in esame il termine dipagamento dei TFS/TFR,decorre non dalcollocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico.

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