Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del datore e del lavoratore in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.
Una recente sentenza ha infatti stabilito che, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam- presuppone l’avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.
Fanno eccezione solo i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.
In tutti gli altri casi è richiesto che le parti sottoscrittrici del contratto appongano la firma in calce allo stesso: si noti che non è sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione – benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa – non è di per se suscettibile di esprimere inequivocabilmente l’accettazione della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.