Le aziende che limiti dimensionali sono obbligate ad assumere soggetti dalle liste del collocamento mirato ( disabili ed orfani ) possono fruire della sospensione degli obblighi in caso di ricorso alla Cigo, allâassegno ordinario o alla cassa in deroga per Covid-19.
Queste ipotesi di sospensione si aggiungono dunque a quelle che per previsione normativa ricorrono nelle ipotesi di crisi, riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietĂ (per le quali è possibile fare ricorso alla Cigs secondo lâarticolo 21 del Dlgs n. 148/2015) nonchĂŠ in occasione di procedure di riduzione collettiva del personale in base agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 o di dichiarazioni di fallimento.
In ragione di tale valutazione, le aziende interessate potranno beneficiare della sospensione degli obblighi, previa comunicazione agli uffici competenti del collocamento obbligatorio effettuata in base allâarticolo 4, comma 1, del Dpr n. 333/2000.
Tale sospensione, però, a differenza di quella dei licenziamenti collettivi, vale solo negli ambiti provinciali sui quali insistono le unitĂ produttive interessate dai provvedimenti di Cigo/Ao/Cigd, e il numero delle assunzioni obbligatorie sospese deve essere proporzionato alle sospensioni o riduzioni di orario applicate che hanno giustificato lâutilizzo dellâammortizzatore sociale.
Infine, la sospensione si applica per un periodo pari a quello di durata della fruizione della Cig, al termine del quale lâobbligo si considera ripristinato.