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Nuove misure dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

In fase di vaglio alla Commissione bilancio la LEgge di Stabilità 2016.
Vediamo cosa cambierà ( purtroppo in peggio ) per lo sgravio contributivo triennale introdotto dalla precedente Legge di Stabilità L. 190/2014.

La misura dello sgravio nella versione attualmente in discussione è parziale, ovvero pari al 40% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione di quelli da versare all’INAIL. Il limite annuale massimo è di 3.250 euro (rispetto al 8.060 euro attualmente previsti) e la durata da trentasei mesi si riduce a ventiquattro.
Rimangono, invece, analoghe le altre regole già previste dalla precedente disciplina relativa all’agevolazione prevista attualmente dall’articolo 1, comma 118 della legge n.190/2014.
In particolare il lavoratore:
– non deve essere stato già occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione;
– non deve essere stato già assunto a tempo indeterminato dal medesimo datore di lavoro, anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, precedentemente fruendo dello sgravio sia previsto dalla stessa legge di stabilità 2016 che ai sensi dell’articolo 1, comma 118 della legge n.190/2014;
– non essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (il periodo di osservazione è ottobre-dicembre 2015) a prescindere dal fatto che l’assunzione fosse agevolata. Ricordiamo, inoltre, che il Regolamento UE n.651/2014 comporta, tra le altre, le necessità che l’assunzione sia effettuata ad incremento della base occupazionale e che il lavoratore sia considerato svantaggiato o molto svantaggiato.

Pertanto, non rilevano eventuali rapporti diversi da contratti di lavoro subordinato quali: contratti a tempo determinato o con lavoro intermittente, lavoro a progetto, contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di partita IVA.

Il passaggio alla Camera dovrebbe consentire l’introduzione di modifiche finalizzate a rendere più vantaggiosa l’agevolazione (o se vogliamo meno penalizzante rispetto alla versione attualmente in vigore) quantomeno nelle aree svantaggiate.

Le ipotesi sono diverse, alcune mirano ad allungare il periodo di riconoscimento dell’agevolazione da due a tre anni, fermo restando la misura del 40%; altre, invece, riproporre l’esonero totale sempre per tre anni ai datori di lavoro privati operanti nel mezzogiorno.

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