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Nuova disoccupazione per i Collaboratori a progetto

Entra in scena la nuova indennità di disoccupazione per i co.co.co. e co.co.pro.: ossia la DIS-COLL. Il nuovo ammortizzatore sociale, infatti, scatta in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel periodo “1° gennaio – 31 dicembre” di quest’anno. Restano esclusi dal campo di applicazione gli amministratori e i sindaci.
La novitĂ  deriva dal D.Lgs. n. 22/2015 – attuativo del Jobs act (L. n. 183/2014) – che, oltre alla suddetta tutela, ha introdotto anche il nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI) e l’ASDI, che entreranno in vigore il 1° maggio 2015.

I requisiti – Per poter accedere alla DIS-COLL è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della domanda di presentazione;
  • maturazione di tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
  • maturazione, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metĂ  dell’importo che dĂ  diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

 

Importo – Quanto all’importo mensile, esso è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Sul punto, va precisato che qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), l’assegno è pari al 75% della retribuzione mensile.
In caso contrario, l’importo (ossia per importi superiori a 1.195 euro) dell’assegno è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso, la DIS-COLL non può superare l’importo mensile di 1.300 euro.

Durata – Passando alla durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metĂ  dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Presentazione domande – Per accedere alla nuova tutela, il lavoratore ha 68 giorni di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro per presentare la domanda in via telematica all’INPS.
Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori condizioni – Non bisogna dimenticare che l’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

  • alla permanenza dello stato di disoccupazione;
  • alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
  • ai percorsi di riqualificazione professionale.

 

Casi di decadenza – Tuttavia, esistono anche dei casi di decadenza dalla tutela, ossia nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni.

Casi di compatibilitĂ  – Qualora il beneficiario della DIS-COLL intraprenda un’attivitĂ  lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attivitĂ  il reddito annuo che prevede di trarne.

Attenzione. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
In tal caso, come per la NASpI, il trattamento è ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attivitĂ  e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennitĂ  o, se antecedente, la fine dell’anno.

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