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Nuova disciplina del lavoro occasionale: NON CHIAMAMOLI VOUCHERS !!!

Approvata la manovra correttiva 2017 che introduce una nuova disciplina del lavoro occasionale, ma non facciamoci illusioni nulla a che vedere con i Vouchers. Le nuove procedure sono blindate e molto restrittive.
Vediamo i dettagli della disciplina rivolta alle imprese :

Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull’eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a:
– 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
– 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore
In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

Ne consegue che una qualunque azienda potrà usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di € 5.000 per anno civile ( tale somma deve essere intesa come il massimo ergabile alla totalità dei prestatori di cui un’azienda si avvale).
Il massimo erogabile per singolo prestatore di € 2.500.

[ Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo. Si tratta:
– dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
– delle persone disoccupate (ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015);
– dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.]

Gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS.

Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale.
La misura minima del compenso è pari a 9 euro per ora di lavoro con un minimo da dichiarare di 4 ore ; per il settore agricolo è invece pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione.

Il lavoro occasionale è espressamente vietato:
– da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
– da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali
– da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

 

Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata nella misura del 33 per cento del compenso e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso ( PER UN COSTO TOTALE DEL 36.50% ) .
In ogni caso, tutti i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

La novità fondamentale consiste nel fatto che il prestatore viene pagato direttamente dall’inps: Il pagamento dei compensi ai lavoratori occasionali dall’INPS è effettuato il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

Mentre l’utilizzatore pagherà il compenso maggiorato dei contributi mediante addebito F24 senza la possibilità di utilizzo di eventuali crediti .

Dopo che l’utilizzatore e il prestatore si siano registrati su una piattaforma inps ed aver sottoscritto un contatto di prestazione si dovrà procedere a :

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

Qualora la prestazione lavorativa non venga resa, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Entro il giorno 15 del mese successivo, l’utilizzatore dovrebbe ricevere il compenso.

Ad avviso di chi scrive il meccanissmo è troppo articolato ed i limiti all’utilizzo sono eccessivi. Sarebbe stato invece auapicabile che, in più semplicemente, la precedente normativa sui Vouchers fosse affinata e perfezionata con piccole modifiche.

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