- per le fatture attive la trasmissione deve essere inviata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi trasmettendo allo Sdi un file XML con codice destinatario “XXXXXXX”.
- per le fatture passive, invece, il termine per la trasmissione telematica consiste nel “quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.
Quindi per le fatture passive, ricevute in formato cartaceo dal fornitore estero si dovrà predisporre un documento elettronico in formato XML da trasmettere al sistema di interscambio utilizzando i codici fattura elettronica “Tipo documento” differenziati a seconda del tipo di operazione:
– il codice TD17 “Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero” che va utilizzato per operare l’integrazione dell’iva in caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero in caso di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra UE;
– il codice TD18 “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari” che va utilizzato per operare l’integrazione dell’iva in caso di acquisti intracomunitari di beni;
– il codice TD19 “Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 d.p.r 633/72” che va utilizzato per l’emissione di autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Ad esempio l’acquisto di carburante all’estero (fuori campo Iva ai sensi dell’ art. 7-bis del D.p.r. 633/1972) o le spese relative al vitto e alloggio all’estero o il noleggio a breve termine (art. 7-quater del D.p.r. 633/1972)
In particolare:
– per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell’ art. 7-bis del DPR 633/72, il file XML va compilato con il codice natura dell’ operazione “N2.2” e il tipo documento “TD19“;
– per le prestazioni di servizi ricevute, il file XML è comunque compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD17“.
Sono esonerati dalla comunicazione:
– i soggetti che adottano il regime di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2 del D.L. 98/2011) e il regime forfettario art. 1, co. 54-89 della L. 190/2014) i quali nel periodo precedente non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori ad euro 25.000;
– i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/1991 e che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi per un importo superiore a 25.000 euro.
L’invio telematico al SDI, inoltre, non è obbligatorio per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio.
Devono trasmettere i dati relativi alle operazioni con soggetti non residenti al Sistema di Interscambio tramite file XML i soggetti in regime forfettario obbligati alla fatturazione elettronica.
Infine segnaliamo che l’art. 12 del D.L. 73/2022 DL “Semplificazioni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 prevede che dal 1 luglio 2022 i singoli acquisti di beni o servizi non rilevanti a fini Iva in Italia se di importo non superiore ad euro 5.000 non vanno trasmessi allo Sdi, mentre se l’importo del singolo acquisto supera la soglia dei 5.000 occorre trasmettere l’informazione al Sistema di Interscambio.