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Nel settore commercio è possibile sottoinquadrare i lavoratori di due livelli – Contratto di sostegno all’occupazione

Tutte le imprese che esercitano attività riconducibili al settore Commercio o Terziario e che applicano il CCNL Commercio Confcommercio possono stipulare solo una volta con il medesimo lavoratore il Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione per una durata massima di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste per i contratti a termine.

I lavoratori, potenzialmente interessati sono:

a) coloro che “non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore ad4.800 euro;

b) coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non hanno visto “consolidarsi” il proprio rapporto al termine del periodo formativo.

c) coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Si tratta di lavoratori che non hanno più diritto agli ammortizzatori sociali, alla Nuova Assicurazione per l’Impiego, alla indennità di disoccupazione dei collaboratori (DIS-COLL) o all’ASDI (assegno di disoccupazione), previsto dall’art. 16 del D.L.vo n. 22/2015.

Mediante la stipula del contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione il datore di lavoro ha la possibilità di inquadrare il lavoratore per i primi 6 mesi in 2 livelli inferiori e per il restante periodo in 1 livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione, con conseguente riduzione e riproporzionamento del trattamento economico del lavoratore.

Nel caso in cui tale contratto allo scadere venga trasformato a tempo indeterminato, il lavoratore sarà inquadrato ancora in 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.

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