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Naspi e dimissioni giusta causa [focus: dimissioni per mancato pagamento della retribuzione]

Come noto il sussidio di disoccupazione spetta in tutti i casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro, si perfeziona per un evento non imputabile al lavoratore dipendente.

Il caso più classico in cui il lavoratore può accedere alla NASPI è quello del licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo.

Ma non solo; la Naspi, oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore decida di interrompere il rapporto di lavoro rassegnando le dimissioni per giusta causa nei seguenti casi:
mancato pagamento della retribuzione,
mancato versamento della contribuzione,
modificazioni peggiorative alle mansioni lavorative,
mobbing del datore di lavoro.

Facciamo un focus sulle dimissioni per giusta causa:

In punto di qualificazione della giusta causa di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, la giurisprudenza è univoca nell’affermare che la stessa debba essere rappresentata da un gravissimo inadempimento del datore di lavoro rispetto agli obblighi che gli derivano dalla legge, dal contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, tale da rendere non più proseguibile il rapporto lavorativo per il lavoratore, nemmeno in via transitoria.

Ma attenzione: il mancato pagamento degli stipendi, per potersi considerare come giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c., deve essere reiterato nel tempo e non occasionale (Cass., 26/1/1988, n. 648), mentre la breve inadempienza del datore di lavoro ai propri obblighi retributivi non lede le esigenze e i diritti del lavoratore, tanto da porsi come giusta causa di recesso. Inoltre non è configurabile la giusta causa di dimissioni se il datore ritarda nel pagamento degli stipendi perché l’azienda è in crisi, mentre i dipendenti sono tutelati dalla cassa integrazione. In ultimo altro requisito che condiziona la validità delle dimissioni per giusta causa è la tempestività delle stesse rispetto all’evento giustificativo del recesso.

Il tutto, ovviamente, supportato da documentazione comprovante l’inadempienza.

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