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Le lavoratrici neo-mamme, nel 2022 pagheranno meno contributi.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 – successivamente integrata dalla circolare INPS 102/2022 – ha previsto all’articolo 1, comma 137,  :

in via sperimentale, per l’anno 2022, lo sgravio  contributivo nella misura del 50 per cento per le lavoratrici del settore privato, per la durata massima di un anno dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Questo si sostanzia, ovviamente, in una retribuzione netta più alta nella busta paga (presumibilmente di Novembre).

Si fa, naturalmente, riferimento alla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri.

Relativamente all’individuazione dei soggetti: 

L’istituto precisa che l’esonero spetta alle lavoratrici rientrate al lavoro dopo il periodo di maternità obbligatoria; ma non solo: se la lavoratrice utilizza anche l’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, l’esonero si può applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Se a seguito del periodo di maternità (di qualsiasi tipologia) il rientro effettivo alla prestazione avvenga a seguito di un periodo di ferie, l’esonero spetterà dall’effettivo rientro dopo le ferie.

Data la durata sperimentale della norma  il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022

L’applicazione dell’esonero contributivo  sarà operativa a seguito di apposita istanza  PREVENTIVA (a cura del consulente del lavoro) sul cassetto previdenziale tramite la funzionalità.

Verranno, naturalmente, erogati anche gli arretrati per tutto il 2022 per tutte le lavoratrici interessate dal rientro post-maternità nel 2022.

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