Prendendo spunto da un approfondimento pubblicato oggi dal sito IPSOA, proviamo a fare una sintesi dell’attuale normativa in tema di collaborazioni.
Il decreto attuativo del Jobs Act entrato in vigore a giugno in tema di riordino dei contratti di lavoro, ha sostanzialmente abrogato la disciplina del lavoro parasubordinato regolata dalla Legge Biagi. In particolare è stata abrogata la disciplina delle collaborazioni a progetto ( fatte salve alcune eccezioni ), delle associazioni in partecipazione e delle cosiddette âmini-co.co.coâ.
Cosa resta ad oggi:
Collaborazioni a progetto
In ordine alle collaborazioni restano in piedi solo quelle stipulate:
– sulla base di accordi collettivi nazionali stipulati in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative di uno specifico settore;
– relative a professioni intellettuali per le quali è necessaria lâiscrizione agli albi professionali (ingegneri, giornalisti, avvocati, ecc.);
– riferite a specifiche attivitĂ svolte dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societĂ e di partecipanti a collegi e commissioni;
– svolte a favore di associazioni e societĂ sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il decreto, inoltre, innova la disciplina del lavoro occasionale accessorio, innalzandone il limite di utilizzo ed introducendo un obbligo formale di comunicazione preventiva.
Al fine di pervenire ad una chiara e completa comprensione della portata del decreto, occorre preventivamente distinguere le caratteristiche fondamentali, nonchĂŠ le principali differenze, proprie delle varie tipologie di lavoro occasionale tracciate dalla Legge Biagi ed in vigore fino allo scorso giugno.
Il lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 C.C.)
In presenza di prestazioni dâopera è ancora possibile per aziende e professionisti continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, documentate da contratto e ricevute dei compensi corrisposti ai prestatori al netto della ritenuta dâacconto del 20%.
Il lavoro autonomo occasionale è caratterizzato da:
– mancanza di continuitĂ della prestazione;
– mancanza di coordinamento: lâattivitĂ non deve essere svolta allâinterno dellâazienda nĂŠ nellâambito del ciclo produttivo del committente.
Sotto il profilo fiscale e previdenziale è previsto che:
– i redditi sono costituiti dalla differenza tra lâammontare dei proventi percepiti nel periodo dâimposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione e rientrano tra quelli diversi di cui allâart. 67 del TUIR;
– deve essere applicata una ritenuta dâacconto del 20% allâatto della percezione del compenso;
– lâattivitĂ occasionale può essere esercitata senza lâapertura della partita Iva e senza lâobbligo di tenuta di libri e registri contabili;
– lâobbligo di iscrizione e di conseguente versamento alla gestione separata scatta unicamente qualora il reddito derivante dalla prestazione superi i 5 mila euro.
Lâesame della natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni, ben potendo quindi verificarsi fattispecie nelle quali le prestazioni di lavoro autonomo occasionale siano svolte a fronte di compensi superiori a 5 mila euro.
I caratteri che permettono di identificare il L.A.O. vanno dunque individuati nellâassenza del coordinamento con lâattivitĂ del committente, nella mancanza dellâinserimento funzionale nellâorganizzazione aziendale, nel carattere episodico dellâattivitĂ , nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione che caratterizzano la prima tipologia contrattuale che, proprio per questo, non è soggetta ad obblighi contributivi di alcun genere, finchè il reddito annuo permane al di sotto del limite previsto.
Il lavoro occasionale accessorio
Con il lavoro accessorio il D. Lgs. n. 276/03 ha inteso regolamentare, invece, quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dalla corresponsione del compenso attraverso dei voucher.
Le prestazioni di lavoro accessorio integrano attivitĂ lavorative di natura âmeramente occasionaleâ che possono essere rese, al di fuori di un normale contratto di lavoro, nella generalitĂ dei settori produttivi, ma entro un limite di compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalitĂ dei committenti. Tale limite è stato innalzato a 7.000 euro nel corso dell’anno civile dal giorno successivo a quello della pubblicazione in GU del decreto attuativo in materia di contratti di lavoro, vale a dire dallo scorso 25 giugno.
I limiti massimi devono comunque intendersi al netto delle trattenute totali, pari complessivamente al 25%: ne deriva che, ad esempio, il limite di reddito complessivo per lâanno solare per il collaboratore corrisponde ad una erogazione di buoni lavoro per un controvalore nominale pari a 9.330 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dĂ un controvalore netto pari a 6.997 euro. Tuttavia è stato previsto che, qualora il committente sia un imprenditore o un professionista, le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di ⏠2.000 nellâanno civile per ciascun lavoratore.
N.B. il lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.
In sintesi: contratti di lavoro occasionale dopo lâentrata in vigore del Jobs Act
Alla luce di quanto sopra esposto va osservato che:
– le collaborazioni occasionali (mini co.co.co) di cui allâart. 51 del D.Lgs n. 276/2003 sono state abrogate;
– la normativa del lavoro autonomo occasionale è rimasta invariata;
– la disciplina del lavoro accessorio è stata ampliata;
– In presenza di prestazioni dâopera è ancora possibile per aziende e professionisti continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, documentate da contratto e ricevute dei compensi corrisposti ai prestatori, al netto della ritenuta dâacconto del 20%.