Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro in data 31.08.2018, provo a fare una sintesi delle novità in vigore dal 1° Novembre 2018:
1) un’azienda potrà ricorrere al contratto a tempo determinato per un numero massimo di unità pari al 20% dei lavoratori assunti a tempo indenterminato;
2) potrà essere liberamente sottoscritto un contratto a termine senza l’indicazione di alcuna motivazione per i contratti con durata inferiore a 12 mesi;
3) i contratti di durata superiore a 12 mesi potranno essere sottoscritti solo qualora ricorra una delle seguenti motivazioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attivita’
b) esigenze sostitutive di altri lavoratori;
c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attivita’ ordinaria.
4) la sussistenza delle motivazioni è anche richiesta:
a) nel caso in cui un contratto a termine di durata iniziale inferiore a 12 mesi venga prorogato per una periodo tale che complessivamente il contratto duri più di un anno;
b) nel caso in cui ad un soggetto con cui in passato è intercorso un contratto di lavoro a termine, venga successivamente riassunto dallo stesso datore ( indipendentemente dalla durata del vecchio e del nuovo contratto );
c) contratti a termine inferiori a 12 mesi ma agevolati ( es. sostituzione lavoratrici in maternità).
6) Il regime delle proroghe e dei rinnovi dei contratti stipulati per attività stagionale, sfugge al vincolo della motivazione;
7) In ogni caso il numero di proroghe non potrà essere superiore a 4;
8) in ogni caso la durata complessiva di un contratto a termine ( ivi comprese le proroghe e/o la successione di contratti con il medesimo lavoratore) non potrà essere superiore a 24 mesi; ( salvo sottoscrizione di un accordo c/o l’ispettorato del lavoro )
9) nel caso di ricorso ai lavoratori somministrati, il numero dei lavoratori a termine e di quelli somministrati non potrà essere superiore al 30% dei lavoratori assunto a tempo indeterminato in forza presso l’azienda.
10) il contributo addizionale dell’1,4% sull’aliquota contributiva verrà aumentato dello 0,50% ogni volta in cui ad un ex dipendente a termine, venga proposto un nuovo contratto a termine (si aggiunge uno 0,50% ad ogni rinnovo; es. : al 2° rinnovo = 1.4+0.50+0.50).
Per opportuna consocenza si allega la circolare ministeriale