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Il lavoratore non può rifiutare di ricevere lettere e comunicazioni del datore

Sempre più spesso ci viene segnalato dai nostri clienti che alcuni lavoratori rifiutino espressamente di ricevere le comunicazioni scritte che il datore gli notifichi durante l’orario di lavoro.

Facciamo chiarezza sulla questione. Esiste un preciso orientamento giurisprudenziale che sancisce un preciso obbligo in ordine a questa circostanza.

Sarebbe utile, infatti, ricordare a tutti i lavoratori l’inderogabile principio sancito dalla giurisprudenza (Cass. 12571/1999 ; Cass. 7620/2001 ; Cass. Sezione Lavoro n. 23061/2007,) in forza del quale:

“In relazione al rapporto di lavoro è configurabile l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, durante l’orario di lavoro, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto; così come, peraltro, è al pari configurabile un obbligo di ascolto, e quindi di ricezione di qualunque comunicazione proveniente da parte dei superiori.”

In sintesi, se non sussiste un obbligo generale dei soggetti privati di ricevere comunicazioni a mano da altri soggetti privati , quest’obbligo può invece sussistere quando i due soggetti privati siano già uniti da uno stretto vincolo contrattuale, che comporti, o possa comportare, una serie di comunicazioni reciproche; in particolare quest’obbligo si deve ritenere esistente nell’ambito del lavoro subordinato in forza del vincolo che lega il prestatore al datore, e che comporta perciò una soggezione del dipendente al datore di lavoro.

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