l rapporto di lavoro può cessare per volontĂ del datore di lavoro mediante licenziamento del dipendente, del lavoratore qualora questi presenti le dimissioni, o per risoluzione consensuale, che ha luogo nellâipotesi in cui datore e lavoratore concordano sulla volontĂ di risolvere il rapporto di lavoro.
Con la risoluzione consensuale disciplinata dallâart. 1372 c.c., entrambe le parti dichiarano, dâintesa tra loro, di voler recedere dallâaccordo stipulato a suo tempo, mediante una nuova dichiarazione.
Il rapporto si estingue per mutuo consenso dei contraenti, con effetto immediato.
La risoluzione consensuale, al pari delle dimissioni, deve essere ratificata – a cura del lavoratre – mediante la procedura telematica c/o l’ispettorato del lavoro, il collocamento od un patronato.
Generalmente la risoluzione consensuale comporta la rinuncia al periodo di preavviso ed alla relativa indennitĂ sostitutiva, tuttavia prevede lâimpegno del datore di lavoro di erogare somme aggiuntive, oltre al TFR ed altre spettanze dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
La risoluzione consensuale potrĂ anche trovare applicazione nel caso di contratto a tempo determinato, ove le parti convengano sulla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che perde il proprio impiego a seguito di risoluzione consensuale non ha diritto alla NASPI, poichĂŠ in tal caso non si versa in unâipotesi di perdita involontaria del rapporto di lavoro, dal momento che è lo stesso lavoratore a prestare il proprio consenso in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro. Nonostante ciò sono previste due eccezioni:
– lâipotesi in cui la risoluzione consensuale è avvenuta difronte allâIspettorato Nazionale del Lavoro, casi in cui le aziende intendono licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo, e si cerca di evitare lâipotesi del licenziamento o comunque di far sĂŹ che azienda e dipendente trovino un accordo;
– quando il dipendente rifiuti di trasferirsi presso altra sede aziendale distaccata e dislocata ad almeno 50 Km dalla propria residenza, e/o che comunque non sia raggiungibile in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.