Il datore di lavoro può ricorrere alle agenzie investigative per di individuare comportamenti illeciti del dipendente.
Sono ammessi i controlli difensivi e quindi finalizzati alla tutela del patrimonio e dellâimmagine aziendale e diretti allâaccertamento di comportamenti illeciti (che non riguardino però la prestazione lavorativa vera e propria visto che lo Statuto del lavoratore vieta il controllo avente ad oggetto lâadempimento delle funzioni legate alla mansione).
Nello specifico, il potere del datore di lavoro di ricorrere allâinvestigatore privato può essere esercitato in due casi:
- Â in presenza di evidenti prove di illeciti commessi dal dipendente.
- Â Di fronte ad un semplice sospetto che lâillecito del dipendente sia stato o stia per essere commesso (Cass. N. 21621/2018).
I casi piÚ comuni in cui il datore di lavoro è ricorso ad un investigatore esterno sono:
– lo svolgimento di attivitĂ extra-lavorativa personalmente o per conto di terzi in violazione del divieto di concorrenza;
-lo svolgimento di altra attivitĂ lavorativa durante lâassenza per malattia o infortunio;
– lâuso improprio dei permessi ex L. 104/1992;
– la falsa attestazione della presenza in servizio (quando il lavoratore, durante lâorario di lavoro si trova al di fuori della sede, intento nello svolgimento di attivitĂ extra-lavorative);
– il furto di beni aziendali (quando preleva volutamente oggetti di proprietĂ dellâazienda).
Nel caso di ricorso ad agenzia investigativa e successivo procedimento disciplinare, il lavoratore avrĂ pieno diritto di accedere al fascicolo informativo messo a disposizione dallâagenzia.