099.4591127 - 099.4646065
·
info@studioruccoassociato.it
·
Lun - Ven 09:30-13:30 | 15:00-19:00
Contattaci

INTEGRAZIONE CIRCOLARE ASSUNZIONE AGEVOLATE UNDER 36 : ULTERIORI CONDIZIONI DI FRUIBILITà

Ad integrazione della precedente mail comunichiamo che, in ordine alla fruizione dell’agevolazione in oggetto, l’inps con propria circolare ha specificato che:

1) La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro;

2) Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

3) l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;

4) la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata:
alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
alla condizione per cui i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
alla condizione per cui i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;

5) l’agevolazione rientra nella disciplina – e dunque dei limiti – degli aiuti di stato.

Torna su