Come noto l’installazione di telecamere in azienda ” per eigenze organizzative, produttive e/o la tutela del patrimonio aziendale” ( ed ovviamente non per il controllo a distanza dei lavoratori ! ), deve essere preventivamente autorizzata dall’Ispettorato del lavoro al quale andrà sottoposto, tra l’altro, lo schema tecnico dell’impianto, le motivazioni alla base della necessità di introdurre sistemi di videosorveglianza e le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate. In alternativa alla richiesta di autorizzazione alla ITL è possibile sottoscrivere un accordo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie o aziendali, ove presenti.
Solo dopo l’ok dell’ispettorato o dopo aver sottoscritto l’accordo, si potrà procedere all’installazione dell’impianto.
Cosa accade però se le telecamere sono già state montate ?
Non è opportuno presentare all’Ispettorato del lavoro richieste finalizzate alla regolarizzazione tardiva degli impianti di videosorveglianza interferenti con la tutela dei lavoratori, perché se dalla domanda emerge che si tratta di un tentativo di sanatoria scatterà l’ispezione con possibili conseguenze penali.
Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 797 del 18 maggio 2021.
Riscontrando l’istanza concernente l’istruttoria delle domande di autorizzazione all’installazione di sistemi di controllo a distanza ex art. 4 L. n. 300/1970, nelle ipotesi in cui già dalla documentazione allegata emergano elementi da cui si desuma una possibile violazione della disposizione, la nota del 18 maggio 2021 ha evidenziato che «la presenza di indici dai quali emerga il fumus del reato, previsto dal citato art. 4, implichi necessariamente l’avvio senza ritardo dell’accertamento, così come previsto dall’art. 347 c.p.», attraverso la programmazione di un sopralluogo ispettivo preordinato ad assicurare le fonti di prova.
In buona sostanza, se dalla domanda emerge la possibilità che l’impianto di videosorveglianza sia già operativo, scatterà il controllo ispettivo con la possibile conseguenza sanzionatoria.