L’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 377/2022 stabilisce che è imponibile dal punto di vista fiscale ( e dunque anche contributivo ) l’indennitĂ in denaro sostitutiva dei buoni pasto.
Tale erogazione infatti non rientra tra le fattispecie di esenzione previste dall’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir ed è dunque pienamente imponibile, al pari di qualsiasi altra elargizione in denaro percepita dai dipendenti in
relazione al rapporto di lavoro.
L’esclusione della imponibilitĂ fiscale e contributiva deriva ESCLUSIVAMENTE dalla materiale consegna del buon pasto sino al valore nominale giornaliero di 4 euro per i buoni cartacei e 8 euro per quelli digitali.
Restano invece esenti le indennità in denaro erogate in sostituzione delle somministrazioni di vitto corrisposte:
- agli addetti ai cantieri edili;
- ai lavoratori impiegati in altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- a coloro che svolgono la loro prestazione presso unitĂ produttive situate in zone senza strutture o servizi di ristorazione e, in ogni caso, nel limite di 5,29 euro al giorno.