099.4591127 - 099.4646065
·
info@studioruccoassociato.it
·
Lun - Ven 09:30-13:30 | 15:00-19:00
Contattaci

Gli sgravi contributivi vengono trasferiti in tutti i casi di cessione d’azienda, anche fitto di ramo d’azienda.

Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni trasferibile nei casi di affitto di azienda o cessione di ramo di azienda.

È quanto ha sottolineato il Ministero del lavoro che conferma la tesi che l’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2015 è strettamente legato al dipendente, che lo porta in dote alla nuova impresa ove presta la propria posizione lavorativa, senza soluzione di continuità. Il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Nei casi di trasferimento d’azienda, disciplinati dall’art. 2112 del codice civile, l’esonero contributivo ai sensi della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) non goduto può essere fruito dal cessionario.

Con il richiamo alle disposizioni dell’art. 2112, quindi, il credito sulle assunzioni si può trasferire in caso di operazioni societarie, ma anche in altri casi non disciplinati dall’Interpello e legati al disposto del codice civile: uno su tutti la costituzione per incorporazione di una ditta individuale in una società di capitali, ma anche una operazione di affitto di azienda.

Rientrano, quindi, al di là delle mere operazioni societarie anche le attività di cessione di ramo di azienda: casistica, questa, altresì prevista dal codice civile a cui il Ministero si richiama nell’interpello citato. Ciò, quindi, conferma la tesi spesso sostenuta che l’esonero contributivo, cosi come delineato dalla Legge 190/2014, è strettamente legato al dipendente che, nei casi appunto previsti, lo porta in dote alla nuova impresa per la quale viene chiamato a prestare la propria posizione lavorativa senza soluzione di continuità.

Qui l’interpello.

Torna su