Premesse:
I Fondi di solidarietà bilaterali sono obbligatori per le imprese che occupano più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), in tutti i settori nei quali non si applicano le disposizioni in materia di integrazione salariale.
In particolare aderiscono e versano (già dal 2015) al Fondo di solidarietà residuale (F.I.R.) tutti i datori di lavoro che non rientrano né nelle due fattispecie di fondi precedenti né nella normativa relativa alla CIG.
A partire dal 1° gennaio 2016 tale fondo prende la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.). Le prestazioni garantite dal fondo sono l’assegno ordinario (solo per i datori che occupano mediamente più di quindici dipendenti) e l’assegno di solidarietà (anche per i datori che occupano mediamente tra i 5 ed i 15 dipendenti).
L’assegno di solidarietà: è una prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che stabilisca una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 24 della l. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. L’assegno di solidarietà, in pratica, sostituisce i contratti di solidarietà di tipo B.
L’assegno è garantito:
1) Per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
2) Per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.
L’assegno ordinario: è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
Novità: da ieri è disponibile la procedura telematica per l’invio delle domande.
Con il messaggio n. 1985 del 5 maggio 2016, l’INPS fornisce, infatti, le istruzioni operative per la gestione del pagamento diretto dell’assegno ordinario dovuto dal Fondo di solidarietà Residuale allo scopo di assicurare una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, ai dipendenti dei datori di lavoro appartenenti a settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, purché con più di quindici dipendenti e per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali.
È stabilito a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari al 3 per cento, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 4,50 per cento, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il contributo, così individuato, è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.
L’azienda, al momento della presentazione, un volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.
Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.
Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa:
– L’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
– L’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV.