IL PRINCIPIO GENERALE PREVEDE CHE Ogni cambiamento dellâorario di lavoro (sia esso il passaggio da part-time a full time e viceversa o semplicemente a una variazione della fascia oraria del part-time) presuppone lâaccordo tra le parti e, dunque, il consenso del lavoratore.
Lo stabilisce lâart. 6 del d.lgs. 81/2015, secondo il quale âil rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dellâorario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamentoâ.
Ma facciamo una precisazione.
Se da un lato il rifiuto del lavoratore appare sempre legittimo, dallâaltro il datore di lavoro ha facoltĂ di valutare se la prestazione lavorativa collocata nella fascia oraria inizialmente concordata sia ancora compatibile con le esigenze organizzative dellâazienda.
In pratica il divieto interviene unicamente quando il licenziamento sia correlato al rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione secondo le nuove modalitĂ e non quando tale rifiuto sia in evidente contrasto con le esigenze oggettive e organizzative che non consentono il mantenimento del ruolo.
Se da un lato è dunque possibile affermare che è illegittimo il licenziamento motivato dal fatto puro e semplice che il lavoratore non ha voluto accettare una modifica dellâorario di lavoro proposta dallâazienda, dallâaltro può invece essere considerato legittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo quando le mansioni del lavoratore, nella fascia oraria concordata inizialmente, sono venute meno e – stante il suo rifiuto (di per sĂŠ legittimo) di cambiare orario – sussiste altresĂŹ lâimpossibilitĂ di occuparlo diversamente in altri ambiti aziendali.
La Cassazione, chiamata ad esprimersi di recente sullâargomento, ha sentenziato:
se da un lato, la norma, esclude che ad esempio il rifiuto di trasformazione del rapporto in part-time possa costituire di per sĂŠ giustificato motivo di licenziamento, dallâaltro lato, non preclude la facoltĂ di recesso per motivo oggettivo se l’orario di lavoro ridotto è divenuto incompatibile con le esigenze produttive.
Ă bene precisare che ai fini della legittimitĂ del licenziamento, occorre che sussistano e che siano dimostrate dal datore di lavoro:
- le effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con lâorario ridotto;
- lâavvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi;
- lâesistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dellâorario e il licenziamento.
Lo Studio Rucco resta a disposizione per gli approfondimenti.