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Divieto di interposizione manodopera e contratto di appalto/contratti di distacco

Traendo spunto da un quesito posto da un nostro cliente, abbiamo approfondito l’argomento riguardante quei casi in cui dietro alcuni contratti appalto e/o distacco possa ravvedersi una illecita interposizione di manodopera.

Si ricorda che vige nel nostro ordinamento il principio per cui si debba ravvedere una illegittma interposizione in tutti quei casi in cui l’appaltatore non abbia una gestione di impresa propria e a proprio rischio e sia carente di un’autonoma organizzazione in ordine alle prestazioni affidategli.

Parliamo di quei casi in cui l’oggetto del contratto sia il mero affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti il ciclo produttivo proprio del committente,  a cui viene semplicemente messa disposizione  una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (pagamento retribuzione, pianificazione delle ferie), e non anche una reale organizzazione della prestazione stessa, una reale responsabilità del risultato insieme  il rischio d’impresa relativo al servizio fornito.

In pratica la non genuinità di tali contratti deve essere accertata sulla base di una serie di elementi istruttori, nel complesso considerati. Così l’assenza di particolari tecnologie o uso di mezzi straordinari richiesti per la sua esecuzione; la mancanza di una struttura organizzativa autonoma delle società appaltatrici; il corrispettivo pattuito, commisurato al numero delle ore impiegate per l’esecuzione dell’opera e ad una tariffa oraria; nonché la conseguente assenza di un rischio di impresa in capo alle appaltatrici, sono tutti elementi che fanno emergere la non gennuinità del contratto di appalto.

A parere di chi scrive, lo stesso concetto deve essere, per analogia, applicato ai contratti di distacco di personale in cui manchi un reale interesse economico reciproco della distaccante e della distaccataria.

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