In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81) e fino al 31 dicembre 2021, fermo restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di causali.
Le disposizioni in esame hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto (23.03.2021) e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.