Si ricorda che dal 1° gennaio 2016 i contratti di lavoro stagionali, previsti dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, soggiacciono al contributo addizionale dell’1,40%, previsto dal comma 28, dell’articolo 2, della Legge n. 92/2012.