Prendo spunto dalle numerose richieste pervenutemi in ordine alla possibilità riconosciuta ad un soggetto percettore di NASPI di continuare a percepire l’indennità di disoccupazione in caso di riassunzione o rioccupazione.
La risposta viene da un messaggio Inps del 2015 il n. 2028, che ipotizza tre casi:
a. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore ad € 8.000 , trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione e al termine di tale periodo di sospensione ( di durata inferiore a sei mesi ) l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa senza che sia necessario presentare una nuova domanda di NASPI.
b. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione ( € 8.000 ) , detto assicurato decade dalla prestazione ed al momento in cui il soggetto dovesse nuovamente trovarsi nello status di disoccupato , dovrà presentare nuova domanda di NASPI;
c. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione ( € 8.000 ): detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012. Nello specifico l’indennità di disoccupazione sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Nell’ipotesi di cui al punto C) l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a cinque giorni si applica l’istituto della sospensione; laddove il rapporto sia di durata superiore a cinque giorni o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
Inoltre sempre rimanendo nell’ambito di cui al punto C) il messaggio disciplina l’ipotesi in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa; in tal caso lo stesso lavoratore – laddove dal rapporto ancora in essere percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione – potrà formulare, ricorrendo tutti gli altri requisiti, domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui al precedente capoverso.
In ultimo una recente circolare, la n. 174 del 23.11.17, disciplina i casi in cui
1) un percettore di NASPI consegua redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società entro il limite di 8.000 euro : dato che l’articolo 50 del Tuir considera tali redditi assimilabili ai redditi di lavoro dipendenti, si applica quanto previsto dal sopra citato punto c).
2) il socio di società di persone o di capitale percettore di Naspi, instauri con la società un rapporto di lavoro subordinato : si applica quanto al sub C);
3) il socio beneficiario di NAPSI percepisca solo redditi di capitale: la indennità di disoccupazione è percepibile per intero;
4) I soci nonché isoci accomandatari svolgano la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza all’interno della società e siano quindi iscritti alla gestione artigiani o commercianti: in questo caso, trattandosi di redditi da lavoro in forma autonoma o di impresa, si applica un regime che prevede la compatibilità con la Naspi nel caso in cui il limite di reddito sia pari a euro 4.800.