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Contratti di solidarietĂ  di tipo B anche nel 2016

Il disegno di legge di Stabilità 2016 apre all’accesso ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B) dopo la loro abrogazione disposta, dal 1° luglio 2016, dal Jobs Act. Stanziati, infatti, 60 milioni di euro per il finanziamento del contributo dovuto per un massimo di due anni, ma con alcune differenziazioni.

Un primo intervento consente di accedere ai contratti di solidarietĂ  difensivi di tipologia B) dando loro in dote 60 milioni di euro, destinati a finanziare il contributo dovuto per un massimo di due anni, ma con le seguenti differenziazioni:
– in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;
– negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda, in ultimo, che il Jobs Act (art. 46, comma 3 del D. Lgs. n. 148/2015) dispone l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del DL n. 726/1984, stipulati cioè dai datori di lavoro non rientranti nell’ambito della CIGS. Da tale data questa tipologia contrattuale è ricondotta nelle finalità dei fondi di solidarietà bilaterali.
A differenza dei contratti di solidarietĂ  di tipo A), che sono una delle causali di accesso al trattamento di cassa integrazione straordinaria, quelli di tipo B) comportano il diritto ad un contributo pari al 50 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, di cui la metĂ  a favore del lavoratore e la restante parte per il datore di lavoro.

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