Lâart. 13, primo comma, del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilitĂ di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per lâutilizzo del contratto di lavoro intermittente nel rispetto della nuova normativa e, per il datore di lavoro, in modo efficiente ed efficace, è necessario che le parti sociali aggiornino i contratti collettivi di lavoro, che non debbono necessariamente essere nazionali, stabilendo i casi di possibile ricorso, le modalitĂ operative e la durata minima e massima. Ove i contratti collettivi di
lavoro non vi provvedano, lâambito di applicazione sarĂ individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ragionevolmente con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro. In attesa di tale decreto continuano a valere i provvedimenti precedenti, con i quali sono stati individuati taluni casi di utilizzo, come :
– Il personale addetto allâesercizio di sorveglianza dei forni a fuoco continuo nellâindustria della calce e cemento;
– Il personale addetto alla manutenzione stradale;
– Lavori di pulizia in edifici di produzione industriale;
– Vendite nei negozi e negli show room;
– Operatori socio/sanitari in strutture ospedaliere in base a contratto di appalto di servizi;
– Addetti di live streaming, web casting e servizi prestati su internet;
– Addetti alle attivitĂ di inventario;
– Bagnini e gli assistenti bagnanti negli stabilimenti balneari;
– Necrofori ed i portantini addetti ai servizi funebri;
– Addetti alla pulizia negli alberghi se dipendenti di unâimpresa appaltatrice.
Indipendentemente dai casi individuati dai contratti collettivi di lavoro o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il contratto di lavoro intermittente può liberamente essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età , purchÊ le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piÚ di 55 anni.
Non si può ricorrere al lavoro intermittente nelle unità produttive in cui si è proceduto a licenziamenti di personale con la stessa qualifica nei sei mesi precedenti. A detto divieto non è possibile derogare anche in presenza di accordi sindacali. Stessa cosa dicasi per le unità produttive in cui è in corso una riduzione e/o sospensione del lavoro con utilizzo di ammortizzatori sociali.
Il contratto di lavoro intermittente, inoltre, non può essere utilizzato per
– Sostituire i lavoratori in sciopero;
– In aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi;
– In base alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di lavoratori da occupare in attivitĂ socio assistenziali per anziani;
– Interpreti e traduttori che espletano la propria attivitĂ presso scuole ed istituti di lingua;
– Personale addetto ai call center sia esso inbound sia outbound.
Restano inoltre esplicitamente esclusi dallâapplicazione della presente normativa, gli addetti allâinstallazione di addobbi, palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni, spettacoli in genere.
Non possono essere superate le 400 giornate di effettivo lavoro per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro nellâarco di un triennio solare. A tale regola fanno eccezione i settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Per la determinazione dellâorganico ai fini di istituti legali e/o contrattuali lavoratori intermittenti devono essere computati in proporzione allâorario effettivamente svolto nellâarco di ciascun semestre.
Si allega alla presente RD 2353.