I lavoratori subordinati che contraggono matrimonio, civile o concordatario, o che sono parte di unâunione civile hanno diritto a un periodo di congedo interamente retribuito. Possono fruire del congedo tutti lavoratori dipendenti che:
– possono far valere un rapporto di lavoro di durata almeno pari ad una settimana;
– hanno superato il periodo di prova;
– si assentano effettivamente dal lavoro, nellâarco di 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio.
Il congedo matrimoniale ha generalmente una durata di 15 giorni e spetta ad entrambi i coniugi lavoratori. Il matrimonio celebrato con rito unicamente religioso non dĂ diritto al congedo.
In alcuni casi lâonere retributivo non è ad esclusivo carico del datore di lavoro; per i giorni di effettiva assenza dal lavoro, lâINPS è tenuto ad erogare unâindennitĂ pari ad un massimo di 7 quote di retribuzione giornaliera, con riferimento a:
– operai;
– apprendisti;
– lavoratori a domicilio;
– marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative;
– lavoratori che, ferma restando lâesistenza del rapporto di lavoro, per giustificato motivo non siano in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
Il datore di lavoro anticipa lâindennitĂ , la conguaglia attraverso il flusso UniEmens e integra lâindennitĂ fino a garantire la normale retribuzione spettante per i 15 giorni di durata del congedo.
La retribuzione relativa al periodo di congedo è ivece posta interamente a carico del datore di lavoro nei seguenti casi:
– impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti di aziende che svolgono la lavorazione del tabacco;
– aziende agricole;
– commercio;
– credito e assicurazioni;
– enti locali e statali;
– lavoratori domestici;
– giornalisti.
Lâinizio del periodo di congedo solitamente coincide con la data del matrimonio o comunque deve essere concesso entro i 30 e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla celebrazione.
Il lavoratore è tenuto a presentare la richiesta con un preavviso di almeno 6 giorni, mentre, al rientro in azienda, è necessario presentare una copia del certificato di matrimonio.
I giorni di congedo devono essere fruiti consecutivamente, cioè non possono essere frazionati.
Il congedo matrimoniale non può essere computato in conto ferie nÊ valere a titolo di preavviso di licenziamento.
Divieto di licenziamento
La legge prevede la nullitĂ dei licenziamenti intimati nel periodo che intercorre tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e lâanno successivo alla celebrazione. La tutela si applica alle lavoratrici subordinate.
Spetta al datore di lavoro provare che il licenziamento della lavoratrice è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
– colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa o giustificato motivo soggettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento disciplinare);
– cessazione dellâattivitĂ dellâazienda cui essa è addetta;
– ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
La Corte di Cassazione ha affermato che non può essere considerato illegittimo o discriminatorio il licenziamento durante il periodo tutelato per il matrimonio di un uomo. La norma, infatti, è posta a tutela di diritti legati alla maternità .
Sono nulle anche le clausole contenuti nei contratti individuali e collettivi, o nei regolamenti aziendali, che prevedano la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio.