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Congedo matrimoniale e divieto di licenziamento

I lavoratori subordinati che contraggono matrimonio, civile o concordatario, o che sono parte di un’unione civile hanno diritto a un periodo di congedo interamente retribuito. Possono fruire del congedo tutti lavoratori dipendenti che:
possono far valere un rapporto di lavoro di durata almeno pari ad una settimana;
hanno superato il periodo di prova;
si assentano effettivamente dal lavoro, nell’arco di 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Il congedo matrimoniale ha generalmente una durata di 15 giorni e spetta ad entrambi i coniugi lavoratori. Il matrimonio celebrato con rito unicamente religioso non dĂ  diritto al congedo.

In alcuni casi l’onere retributivo non è ad esclusivo carico del datore di lavoro; per i giorni di effettiva assenza dal lavoro, l’INPS è tenuto ad erogare un’indennità pari ad un massimo di 7 quote di retribuzione giornaliera, con riferimento a:
operai;
apprendisti;
lavoratori a domicilio;
marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative;
lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per giustificato motivo non siano in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

Il datore di lavoro anticipa l’indennità, la conguaglia attraverso il flusso UniEmens e integra l’indennità fino a garantire la normale retribuzione spettante per i 15 giorni di durata del congedo.

La retribuzione relativa al periodo di congedo è ivece posta interamente a carico del datore di lavoro nei seguenti casi:
impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti di aziende che svolgono la lavorazione del tabacco;
aziende agricole;
commercio;
credito e assicurazioni;
enti locali e statali;
lavoratori domestici;
giornalisti.

L’inizio del periodo di congedo solitamente coincide con la data del matrimonio o comunque deve essere concesso entro i 30 e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla celebrazione.

Il lavoratore è tenuto a presentare la richiesta con un preavviso di almeno 6 giorni, mentre, al rientro in azienda, è necessario presentare una copia del certificato di matrimonio.

I giorni di congedo devono essere fruiti consecutivamente, cioè non possono essere frazionati.

Il congedo matrimoniale non può essere computato in conto ferie nÊ valere a titolo di preavviso di licenziamento.

Divieto di licenziamento

La legge prevede la nullità dei licenziamenti intimati nel periodo che intercorre tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l’anno successivo alla celebrazione. La tutela si applica alle lavoratrici subordinate.

Spetta al datore di lavoro provare che il licenziamento della lavoratrice è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa o giustificato motivo soggettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento disciplinare);
cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

La Corte di Cassazione ha affermato che non può essere considerato illegittimo o discriminatorio il licenziamento durante il periodo tutelato per il matrimonio di un uomo. La norma, infatti, è posta a tutela di diritti legati alla maternità.
Sono nulle anche le clausole contenuti nei contratti individuali e collettivi, o nei regolamenti aziendali, che prevedano la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio.

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