PREMESSA:
Si ricorda che l’art. 14 del Dlgs 81/2008 aveva previsto che, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
Novità:
Il D.Lgs. n.151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 22, co. 4 ha modificato gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, andando così a modificare la precedente disciplina contenuta nell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli importi sono passati da 1.950 euro a 2.000 euro per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero” e da 3.250 euro a 3.200 euro, per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
A tal proposito il Legislatore, su istanza di parte (presentata all’organo che ha emesso il provvedimento), ha introdotto la possibilità in favore del datore di lavoro di poter chiedere – fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge (art. 14, co. 4 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008), la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente pari a 500 e 800 euro), riservandosi di pagare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca (rispettivamente pari a 1.575 e 2.520 euro).