099.4591127 - 099.4646065
·
info@studioruccoassociato.it
·
Lun - Ven 09:30-13:30 | 15:00-19:00
Contattaci

Brevi su riforma Cassa integrazione / fis / ammortizzatori sociali

La normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stata recentemente oggetto di riordino a opera della legge di Bilancio 2022.

IMPORTO SUSSIDIO CASSA INTEGRAZIONE
Al fine di garantire una maggiore tutela economica in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, la legge di Bilancio ha introdotto, dopo il comma 5 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 5-bis, che stabilisce, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Questi gli importi:

Importo lordo (euro)  1.222,51
Importo netto (euro)  1.151,12

I principi generali oggetto di riordino producono effetti sulle richieste di trattamenti relativi a periodi in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a decorrere dal 1° gennaio 2022; le modifiche non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022.

DURATA DELLA CASSA INTEGRAZIONE
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:

a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

I limiti massimi sopra individuati possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6 o 5 giorni.

COMUNICAZIONE SINDACALE OBBLIGATORIA
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

IMPORTO INDENNITA’ CIGO / CIGO EDILIZIA / INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE NASPI/ASSEGNO EMERGENZIALE
Si rimanda alla circolare INPS

Torna su