La normativa in materia di rapporti di lavoro consente di effettuare un’assunzione a termine in sostituzione di un dipendente assente di durata pari alla sua astensione dal lavoro.
Le aziende che occupano meno di 20 dipendenti hanno diritto ad applicare uno sgravio contributivo se assumono lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, per sostituire dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale.
A tal fine il datore di lavoro deve essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro.
La verifica del requisito dimensionale va effettuata computando i lavoratori in forza al momento dell’assunzione, escludendo dirigenti, lavoranti a domicilio, lavoratori a tempo indeterminato e determinato assenti e apprendisti.
Gli incentivi non spettano se:
– il lavoratore che sostituisce è stato licenziato negli ultimi sei mesi da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero che risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore;
– se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
L’esonero contributivo è applicabile nella misura del 50% sui contributi previdenziali e sul premio INAIL. Inoltre non è dovuto il contributo addizionale INPS, nella misura dell’1,40%, previsto per la generalità dei contratti a tempo determinato.
L’assunzione deve essere effettuata non più di un mese in anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo del sostituito e riguardare un numero di ore non superiori a quelle svolte dal lavoratore sostituito.
L’assunzione agevolata deve essere finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti per:
– congedo di maternità;
– congedo di paternità;
– congedo parentale;
– congedo per malattia del figlio di età non superiore a un anno.
L’incentivo spetta fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente in astensione, oppure per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Il datore di lavoro deve:
1. presentare alla sede INPS competente un’autocertificazione in cui si dichiara che si procede ad un’assunzione in sostituzione e che l’organico aziendale, al momento dell’assunzione del soggetto in sostituzione, è inferiore alle 20 unità;
2. trasmettere unilav di assunzione del sostituto, indicando nel contratto il nome del sostituito, la causa della sostituzione, nonché il termine del contratto.
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