099.4591127 - 099.4646065
·
info@studioruccoassociato.it
·
Lun - Ven 09:30-13:30 | 15:00-19:00
Contattaci

Assegnazione dell’auto al dipendente

Sempre più spesso ciò che consente alle aziende di trattenere e fidelizzare i dipendenti più talentuosi, evitando dunque il “dumping” verso altri competitors, non sono le politiche di premialità stipendiale ma il riconoscimento di fringe benefits ossia retribuzioni in natura.

Sicuramente l’assegnazione di un’auto aziendale è quello più diffuso e più ambito dai dipendenti.

Nella maggior parte dei casi l’assegnazione dell’auto è ad uso promiscuo, aziendale e non: la vettura è consegnata al dipendente affinché questo la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia.

Proviamo a sintetizzare la tassazione di questo elemento di retribuzione in natura:

L’assegnazione dell’auto al dipendente in uso promiscuo determina in capo allo stesso un compenso in natura che va esposto nella busta paga e sul quale va applicata la contribuzione ordinaria.

Ma su quali importi ?

Su una % del valore della percorrenza convenzionale di 15.000 km  come desumibile dalle tabelle chilometriche  ACI.  La percentuale di cui sopra varia tra il 25 ed il 60 sulla base delle emissioni di CO2 dell’autovettura. I contributi sono per 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico dell’azienda.

Cosa accade in tema di costi per il carburante?

Se i rifornimenti vengono effettuati con carte di credito o carte carburanti aziendali, ovviamente al dipendente non spetterà alcun rimborso. In caso contrario, il dipendente avrà cura di documentare le spese che egli ha personalmente sostenuto per ottenerne il rimborso. Le somme oggetto di rimborso non saranno, soggette a contribuzione o a imposizione fiscale.

Ed il famoso rimborso chilometrico a forfait?

Spesso si fa confusione ed anche nel caso di assegnazione dell’auto aziendale si parla impropriamente di rimborso chilometrico: si può validamente parlare di indennità  chilometrica solo per il rimborso che l’azienda eroga al dipendente per l’utilizzo del proprio veicolo  per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

In tal caso ed unicamente per le missioni fuori comune possono essere riconosciute al lavoratore somme a titolo di rimborso chilometrico ( calcolate a forfait con riferimento alle tabelle ACI ) non soggette a tassazione ed a imposizione fiscale.

Tali somme copriranno sia le spese per il carburante sia quelle per l’effettiva usura del mezzo.

Lo studio è a disposizione per approfondire con voi questo argomento.

Torna su