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Amministratore che fa un contratto con sé stesso in conflitto di interessi  

Nell’ambito del diritto penale societario è prevista la fattispecie di “infedeltà patrimoniale”, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale

Riferimenti normativi:
Art 2634 cc
Art 1935 cc
Cassazione 40446/2019
Cassazione 55412/2018
Cassazione 22257/2022

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