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Agevolazioni assunzioni dal 2018

Dovrebbe essere introdotto dal 2018 l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile.
L’agevolazione consiste nella decontribuzione al 50%, per la durata di 36 mesi, riconosciuta alle imprese che assumeranno con contratto a tutele crescenti lavoratori fino a 35 anni di età nel 2018 (la soglia di età scenderà a 29 anni dal 2019).

Tale agevolazione sarà strutturale, ossia entrerà di fatto ed in modo definitivo nella normativa lavoristica nazionale senza essere soggetta ad ulteriori rifinanziamenti e/o conferme da parte di Leggi di Bilancio.

In breve : dal 1° gennaio 2018 le imprese che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti con i soggetti di cui sopra è riconosciuto , per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore ( restano a suo carico invece i premi e contributi dovuti all’INAIL ).
L’esonero spetterà anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza dell’agevolazione dal primo gennaio 2018.

In sostanza l’agevolazione interesserà i datori di lavoro privato che stipulano contratti a tempo indeterminato e dovrebbe spettare anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.

Purtroppo l’incentivo sarà riconosciuto solo per la prima assunzione nella vita lavorativa di un soggetto per cui nel caso di nuova assunzione da parte di un altro datore di lavoro privato, il beneficio sarà trasferito al nuovo datore per il periodo residuo e fino alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Oltre al possesso del DURC regolare, per fruire dell’incentivo è richiesto che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva, ed in più in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporterà la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L’esonero contributivo esaminato sale, per le regioni del Sud, al 100% e quindi diventa totale per i datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio: studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro e studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

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