Finalmente pubblicato il decreto che, impiegando fondi strutturali europei, concede incentivi contributivi ai datori di lavoro i quali – senza esservi tenuti da vincoli legali o contrattuali – instaurino rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia , in Abruzzo, Molise e Sardegna. Ciò che conta a tal fine è rilevante l’ubicazione della sede di lavoro.
Sono incentivate anche le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa, i part time e le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.
Restano esclusi i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
Soggetti agevolabili :
giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni;
e
· lavoratori con oltre 24 anni di età, “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Cioè coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
In entrambi i casi non sono soggetti destinatari dell’agevolazione coloro i quali dovevano essere obbligatoriamente assunti dall’azienda per motivi di legge (es. azienda obbligata da un verbale ispettivo perché il lavoratore prestava attività lavorativa “in nero”) o di contratto collettivo (es. diritto di precedenza). Inoltre, per usufruire dell’incentivo, l’azienda non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi con lo stesso lavoratore.
L’agevolazione riguarderà la quota di contributi c/azienda , nel limite di 8.060 euro annui pro capite; in caso di assunzioni a tempo parziale l’importo sarà riproporzionato.
In pratica si tratta di una riproposizione, in forma ridotta, dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014.
Tre le principali differenze:
– la durata ANNUALE ( E NON TRIENNALE );
– il ristretto bacino di operatività (il Sud e non l’intero territorio);
– il fatto che tale incentivo rientra nella disciplina sugli aiuti “de minimis”. ( si fa eccezione a tale limite solo se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto ; a sua volta tale condizione non opera nel caso in cui, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione, la riduzione del personale derivi da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa )
Due calcoli : considerato che l’agevolazione riguarderà la contribuzione aziendale (mediamente pari al 29%) e che questa è commisurata sull’imponibile previdenziale, un incentivo pieno di 8.060 euro consentirà l’azzeramento degli oneri contributivi per retribuzioni che si collocano, al massimo, entro i 28.000 euro annui.
La procedura prevederà un’istanza preventiva, a fronte della quale l’inps prenoterà lo sgravio in capo all’azienda richiedente, la quale nei 10 giorni succsessivi dovrà perfezionare l’assunzione pena la decadenza dal beneficio. Il tutto, sino ad esaurimento delle risorse.
Riepilogando :
Datori di lavoro
Assunzioni effettuate in unità produttive ubicate nelle aree meno sviluppate e di transizione
Aree interessate
Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
Lavoratori
– Giovani
– Altri lavoratori
Requisiti
– Anagrafici: età da 15 a 24 anni
– Status di disoccupato ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. n. 150/2015
– almeno 25 anni privi di regolare occupazione da almeno sei mesi ai sensi del D.M. 20 marzo 2013
– Status di disoccupato ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. n. 150/2015
Per quanto attiene le altre agevolazioni si ricorda che a fine anno, si concluderà il periodo di decontribuzione totale per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dai datori di lavoro che occupano meno di dieci lavoratori ai sensi della legge n. 183/2011 e cesseranno altresì le agevolazioni nel caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 223/199.
Oggetto di specifica circolare saranno invece le agevolazioni previste per l’alternanza scuola lavoro.