Oggi parliamo dell’esonero contributivo che sarà riconosciuto alle aziende per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o per la trasformzione di contratti a tempo determinato, di lavoratori che non siano mai (in tutta la loro vita lavorativa e presso nessun datore di lavoro) risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato .
L’esonero spetta per tre anni e comunque nella misura massima di € 6.000 per singola annualità.
Nelle regioni del Sud, il termine è elevato a quattro anni.
Questi i requisiti che le aziende dovranno possedere per la furizione:
1) applicazione di un CCNL firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi ( CGIL-CISL-UIL);
2) regolarità contributiva ( DURC positivo)
3) assolimento di tutti gli obblighi previsti in tema di sicurezza sul lavoro;
4) rispetto del diritto di precedenza nei confronti di altri lavoratori precedentemente occupati con contratto a termine di durata superiore a sei mesi.
5) capienza nel plafond degli aiuti di stato eventualmente già fruiti dall’azienda ( De Minimis).
In ultimo segnaliamo che:
– l’agevolazione è compatibile con una procedura di Cassa integrazione Covid eventualmente in atto;
– l’assunzione non deve necessariamente creare incremento occupazionale (ossia incrementare il numero medio dell’organico aziendale calcolato nei 12 mesi precedenti)