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Agevolazione contributiva per assunzioni a tempo indeterminato ( o determinato settore turismo ) effettuate entro il 31.12.2020

Il decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126) ha previsto:
all’articolo 6, l’esonero totale, per una durata massima di 6 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni o per le trasformazioni a tempo indeterminato;
all’art. 7, l’esonero totale, per una durata pari al periodo dei contratti stipulati e in ogni caso non superiore ai 3 mesi, dal versamento dei contributi per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

IN COSA CONSISTE
L’articolo 6 del decreto Agosto riconosce al datore di lavoro uno sgravio contributivo totale dei contributi a carico del datore per un periodo di 6 mesi:
per le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la stessa impresa/studio professionale,
per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel periodo dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

Tra i rapporti di lavoro incentivati, non sono compresi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

PER QUALI LAVORATORI?
L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto Agosto può essere riconosciuto:
per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale (nuove assunzioni, anche a scopo di somministrazione o trasformazioni di precedenti rapporti a termine);
per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

L’esonero contributivo è invece escluso per i contratti:
· di apprendistato (di qualsiasi tipologia);
· di lavoro domestico;
· di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo  è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ( fino ad un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua ):

per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
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