IN COSA CONSISTE
L’articolo 6 del decreto Agosto riconosce al datore di lavoro uno sgravio contributivo totale dei contributi a carico del datore per un periodo di 6 mesi:
– per le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la stessa impresa/studio professionale,
– per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel periodo dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.
PER QUALI LAVORATORI?
L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto Agosto può essere riconosciuto:
– per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale (nuove assunzioni, anche a scopo di somministrazione o trasformazioni di precedenti rapporti a termine);
– per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’esonero contributivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ( fino ad un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua ):