I lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia potranno trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a parziale, mantenendo l’accredito figurativo intero dei contributi ai fini pensionistici.
Possono optare per la conversione del contratto i lavoratori del settore privato:
· Iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, nonché alle forme esclusive e sostitutive della medesima;
Tali lavoratori potranno concordare con il datore di lavoro la trasformazione del proprio rapporto di lavoro full-time in un contratto part-time con riduzione dell’orario in misura compresa tra il 40% ed il 60%, (anche con part time verticale).
GLI INCENTIVI
Il lavoratore sarà retribuito in base all’effettivo orario della prestazione, ma a tale retribuzione sarà aggiunta una indennità (di cui si farà carico il datore di lavoro) pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata posta a carico del datore stesso sulla retribuzione persa. Detta somma è generalmente pari al 23.81% della retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro. Tale elemento retributivo è esente da imposizione fiscale e contributiva.
1°) Il lavoratore vede ridursi la propria retribuzione in misura meno proporzionale rispetto alla riduzione dell’orario di lavoro (ad esempio si stima che a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro del 60%, egli perda solo il 16% della retribuzione), continuando ad ottenere l’accreditamento nella propria gestione previdenziale della contribuzione piena sulla retribuzione full-time;
2°) Il datore vede ridursi sensibilmente il costo del lavoro dei lavoratori più anziani (si stima che a fronte della trasformazione di un full-time in un contratto di 24 ore, il costo di quel dipendente si riduca del 33%).
L’ITER
I passaggi da compiere per fruire del beneficio sono i seguenti:
- Richiesta della certificazione del possesso dei requisiti da parte del lavoratore all’INPS;
- Stipula del contratto part-time;
- Trasmissione del contratto part-time alla DTL che deve rilasciare entro 5 gg. il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio (altrimenti si applica il principio del silenzio-assenso).
A questo punto, solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro potrà inoltrare la domanda avvalendosi del modulo di istanza disponibili sul sito INPS.
Seguirà la comunicazione da parte dell’Istituto della comunicazione dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza entro 5 gg. (termine ordinatorio).
La fruizione del beneficio cesserà al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.